Gli
Stati sovrani del mondo, come è noto, non sono gli unici soggetti di diritto
internazionale. Il diritto internazionale contemporaneo, infatti, attribuisce
anche ad altre entità organizzative uno status
specifico, che in alcuni casi garantisce loro perfino il treaty-making power, ossia il potere di concludere trattati
internazionali vincolanti (tra i soggetti di diritto internazionale di natura non statuale possiamo
ricordare le organizzazioni internazionali e soggetti particolari quali la
Santa Sede, il Sovrano Ordine di Malta, la Croce Rossa Internazionale, ecc). E tuttavia, qualunque altra entità ed
istituzione politica internazionalmente riconosciuta si differenzia al suo
interno dallo Stato, essendo priva di almeno uno dei suoi elementi costitutivi.
Ma
quali sono, dunque, gli elementi costitutivi dello Stato? E’ generalmente accolta l’idea che essi
siano almeno i tre seguenti:
1) La
popolazione.
2) Il territorio.
3) La sovranità.
Riguardo
al primo punto, non si potrebbe davvero concepire uno Stato che fosse privo di
popolazione. Sono infatti i cittadini a costituirne le fondamenta e lo spirito
stessi. Spetta ai cittadini di formare il governo del Paese, di rivestire le
cariche pubbliche, di rappresentare il proprio Stato all'estero, di infoltire i
ranghi delle forze armate, di applicarne il diritto e, nel caso delle
democrazie, di eleggere i propri rappresentanti. Quindi uno Stato senza
popolazione è altrettanto inconcepibile di un pesce senza branchie: esso non
potrebbe sopravvivere.
Né
è ipotizzabile uno Stato privo di territorio, ossia uno Stato che non si
estenda, almeno per una piccola quota, su una porzione geografica di terra
emersa. Tutti gli Stati del mondo, in ogni tempo e luogo, si sono diffusi, ad
eccezione delle proprie acque territoriali, sulla terraferma e non in alto
mare, cioè nella porzione del globo in cui la sopravvivenza risulta possibile.
Rousseau
approfondì lo studio del rapporto tra Stato e territorio e tra territorio e
popolazione, giungendo alle seguenti conclusioni:
Come
la natura ha posto alla statura degli uomini ben conformati dei termini oltre i
quali produce solo giganti o nani, così, quanto alla migliore costituzione di
uno Stato, ci sono dei limiti all'estensione che esso può avere, perché non sia
né troppo grande per poter essere ben governato, né troppo piccolo per potersi
conservare da sé. Per ogni corpo politico esiste un maximum di forza che non va oltrepassato, e da cui spesso si
allontana a furia di ingrandirsi. Più il legame sociale si estende più si
allenta, e, in generale, uno Stato piccolo è, in proporzione, più forte di uno
grande.
Inoltre, egli sottolineò
pure come l’esistenza geografica di uno Stato dovesse coincidere con il numero
della popolazione abitante:
Si
può misurare un corpo politico in due modi: dall'estensione del territorio e
dalla consistenza numerica della popolazione; tra l’una e l’altra misura vi è
un rapporto conveniente per dare allo Stato la sua vera grandezza. Sono gli
uomini che fanno lo Stato ed è la terra che nutre gli uomini; il rapporto
conveniente, pertanto, si ha quando la terra basta a nutrire gli abitanti e gli
abitanti sono tanti quanti la terra ne può nutrire. In questa proporzione
risiede il maximum di forza di un
certo numero di abitanti; infatti, se c’è un eccesso di terra la difesa è
gravosa, insufficienti le culture, sovrabbondante il prodotto; si ha la causa
prossima delle guerre difensive; mentre, se la terra non basta, lo Stato si
trova a dipendere dai vicini per supplire alla scarsezza dei prodotti e si ha
la causa prossima della guerra d’offesa […].
Il terzo elemento
fondamentale senza cui lo Stato non può sussistere è la sovranità.
Essa, per darne una
brillante definizione di Bodin,
è
il vero fondamento, il perno su cui poggia l’assetto dello Stato, da cui
dipendono tutti i magistrati [ossia le cariche pubbliche], le leggi, le
ordinanze [i decreti governativi]; è la sola unione e il legame di famiglie,
corpi, collegi e di tutti i privati in un corpo perfetto, lo Stato.
E poco dopo prosegue
dicendo che “la sovranità è il potere assoluto e perpetuo dello Stato.”
Come si può vedere,
quindi, la sovranità offrirebbe al suo detentore delle prerogative pubbliche
fondamentali, tra cui quella di legiferare. Per Bodin, tra l’altro, il titolare
del potere sovrano (in questo caso il monarca assoluto) non sarebbe vincolato
dalle leggi da lui emanate, essendo espressione della sua volontà, e dunque ad
esso conseguenti: è il celebre principio del rex
legibus solutus est che
caratterizzava marcatamente le monarchie assolute.
Anche Rousseau ci offre
un’ originale definizione di sovranità:
Come
la natura dà a ciascun uomo un potere assoluto su tutte le sue membra, il patto
sociale dà al corpo politico un potere assoluto su tutte le sue, ed è questo
medesimo potere che, diretto dalla volontà generale, porta, come ho detto, il
nome di sovranità.
Secondo il filosofo
ginevrino una delle caratteristiche peculiari della sovranità sarebbe la sua
inalienabilità:
Dico
dunque che la sovranità, non essendo che l’esercizio della volontà generale,
non può mai alienarsi, e che il sovrano, essendo solo un ente collettivo, non
può essere rappresentato che da se stesso; il potere può, sì, essere trasmesso,
ma non la volontà.
Altra caratteristica che
la contraddistinguerebbe è la sua indivisibilità:
La
sovranità, per la stessa ragione per cui è inalienabile, è anche indivisibile.
Infatti la volontà o è generale o non lo è; è la volontà del corpo popolare o
solo di una parte. Nel primo caso questa volontà dichiarata è un atto sovrano e
fa legge; nel secondo è solo una volontà particolare, o un atto di
magistrature; tutt'al più un decreto.
In ultima analisi, ciò
che emerge è che la sovranità consiste nella facoltà di chi la detiene di poter
autodeterminare le proprie sorti politiche senza l’ingerenza o il freno di
poteri superiori, pari o inferiori. Certo, storicamente si hanno avuti esempi
di Stati dalla sovranità limitata sia per ragioni politiche - si pensi ai casi
di vassallaggio, reggenza, temporanea fusione dinastica, condominio con Paesi
terzi, governi in esilio, sottoposizione a tributo, dominio coloniale, ecc. -
sia per ragioni economiche - come nei casi di dipendenza economico-commerciale
con l’estero, insufficienza di risorse naturali, vincoli provenienti da unioni
doganali, mercati comuni o unioni economiche, ecc. -, tuttavia, almeno
teoricamente il concetto non cambia: a parità di condizioni, la sovranità
garantisce ad uno Stato il libero ed assoluto esercizio del potere di
autodeterminazione senza l’intervento di ingerenze esterne, pur nel rispetto
del diritto internazionale e delle convenzioni e consuetudini generalmente accolte
nel mondo.
In conclusione, non
pretendiamo di aver riportato tutti gli elementi caratteristici di uno Stato;
probabilmente, infatti, essi sono più di tre. In ogni caso, però, se la loro
lista sarebbe potuto essere più ricca, sicuramente non avrebbe potuto non
ricomprendere quelli contemplati in questa sede. Senza di loro, o perdendone
anche solo uno, lo Stato virtualmente si estinguerebbe.
Riferimenti bibliografici:
J. J. Rousseau, Il Contratto
Sociale, Bari, Laterza, 2006.
L. Gambino, Brani di Classici del
Pensiero Politico, Torino, Giappichelli, 2002.
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