giovedì 26 febbraio 2015

Gli elementi costitutivi fondamentali dello Stato



Gli Stati sovrani del mondo, come è noto, non sono gli unici soggetti di diritto internazionale. Il diritto internazionale contemporaneo, infatti, attribuisce anche ad altre entità organizzative uno status specifico, che in alcuni casi garantisce loro perfino il treaty-making power, ossia il potere di concludere trattati internazionali vincolanti (tra i soggetti di diritto internazionale di natura non statuale possiamo ricordare le organizzazioni internazionali e soggetti particolari quali la Santa Sede, il Sovrano Ordine di Malta, la Croce Rossa Internazionale, ecc). E tuttavia, qualunque altra entità ed istituzione politica internazionalmente riconosciuta si differenzia al suo interno dallo Stato, essendo priva di almeno uno dei suoi elementi costitutivi.
Ma quali sono, dunque, gli elementi costitutivi dello Stato? E’ generalmente accolta l’idea che essi siano almeno i tre seguenti:

1) La popolazione.

2) Il territorio. 

3) La sovranità.

Riguardo al primo punto, non si potrebbe davvero concepire uno Stato che fosse privo di popolazione. Sono infatti i cittadini a costituirne le fondamenta e lo spirito stessi. Spetta ai cittadini di formare il governo del Paese, di rivestire le cariche pubbliche, di rappresentare il proprio Stato all'estero, di infoltire i ranghi delle forze armate, di applicarne il diritto e, nel caso delle democrazie, di eleggere i propri rappresentanti. Quindi uno Stato senza popolazione è altrettanto inconcepibile di un pesce senza branchie: esso non potrebbe sopravvivere.
Né è ipotizzabile uno Stato privo di territorio, ossia uno Stato che non si estenda, almeno per una piccola quota, su una porzione geografica di terra emersa. Tutti gli Stati del mondo, in ogni tempo e luogo, si sono diffusi, ad eccezione delle proprie acque territoriali, sulla terraferma e non in alto mare, cioè nella porzione del globo in cui la sopravvivenza risulta possibile.
Rousseau approfondì lo studio del rapporto tra Stato e territorio e tra territorio e popolazione, giungendo alle seguenti conclusioni:

Come la natura ha posto alla statura degli uomini ben conformati dei termini oltre i quali produce solo giganti o nani, così, quanto alla migliore costituzione di uno Stato, ci sono dei limiti all'estensione che esso può avere, perché non sia né troppo grande per poter essere ben governato, né troppo piccolo per potersi conservare da sé. Per ogni corpo politico esiste un maximum di forza che non va oltrepassato, e da cui spesso si allontana a furia di ingrandirsi. Più il legame sociale si estende più si allenta, e, in generale, uno Stato piccolo è, in proporzione, più forte di uno grande.

Inoltre, egli sottolineò pure come l’esistenza geografica di uno Stato dovesse coincidere con il numero della popolazione abitante:

Si può misurare un corpo politico in due modi: dall'estensione del territorio e dalla consistenza numerica della popolazione; tra l’una e l’altra misura vi è un rapporto conveniente per dare allo Stato la sua vera grandezza. Sono gli uomini che fanno lo Stato ed è la terra che nutre gli uomini; il rapporto conveniente, pertanto, si ha quando la terra basta a nutrire gli abitanti e gli abitanti sono tanti quanti la terra ne può nutrire. In questa proporzione risiede il maximum di forza di un certo numero di abitanti; infatti, se c’è un eccesso di terra la difesa è gravosa, insufficienti le culture, sovrabbondante il prodotto; si ha la causa prossima delle guerre difensive; mentre, se la terra non basta, lo Stato si trova a dipendere dai vicini per supplire alla scarsezza dei prodotti e si ha la causa prossima della guerra d’offesa […].

Il terzo elemento fondamentale senza cui lo Stato non può sussistere è la sovranità.
Essa, per darne una brillante definizione di Bodin,

è il vero fondamento, il perno su cui poggia l’assetto dello Stato, da cui dipendono tutti i magistrati [ossia le cariche pubbliche], le leggi, le ordinanze [i decreti governativi]; è la sola unione e il legame di famiglie, corpi, collegi e di tutti i privati in un corpo perfetto, lo Stato.

E poco dopo prosegue dicendo che “la sovranità è il potere assoluto e perpetuo dello Stato.”

Come si può vedere, quindi, la sovranità offrirebbe al suo detentore delle prerogative pubbliche fondamentali, tra cui quella di legiferare. Per Bodin, tra l’altro, il titolare del potere sovrano (in questo caso il monarca assoluto) non sarebbe vincolato dalle leggi da lui emanate, essendo espressione della sua volontà, e dunque ad esso conseguenti: è il celebre principio del rex legibus solutus est che caratterizzava marcatamente le monarchie assolute.
Anche Rousseau ci offre un’ originale definizione di sovranità:

Come la natura dà a ciascun uomo un potere assoluto su tutte le sue membra, il patto sociale dà al corpo politico un potere assoluto su tutte le sue, ed è questo medesimo potere che, diretto dalla volontà generale, porta, come ho detto, il nome di sovranità.

Secondo il filosofo ginevrino una delle caratteristiche peculiari della sovranità sarebbe la sua inalienabilità:

Dico dunque che la sovranità, non essendo che l’esercizio della volontà generale, non può mai alienarsi, e che il sovrano, essendo solo un ente collettivo, non può essere rappresentato che da se stesso; il potere può, sì, essere trasmesso, ma non la volontà.

Altra caratteristica che la contraddistinguerebbe è la sua indivisibilità:

La sovranità, per la stessa ragione per cui è inalienabile, è anche indivisibile. Infatti la volontà o è generale o non lo è; è la volontà del corpo popolare o solo di una parte. Nel primo caso questa volontà dichiarata è un atto sovrano e fa legge; nel secondo è solo una volontà particolare, o un atto di magistrature; tutt'al più un decreto.

In ultima analisi, ciò che emerge è che la sovranità consiste nella facoltà di chi la detiene di poter autodeterminare le proprie sorti politiche senza l’ingerenza o il freno di poteri superiori, pari o inferiori. Certo, storicamente si hanno avuti esempi di Stati dalla sovranità limitata sia per ragioni politiche - si pensi ai casi di vassallaggio, reggenza, temporanea fusione dinastica, condominio con Paesi terzi, governi in esilio, sottoposizione a tributo, dominio coloniale, ecc. - sia per ragioni economiche - come nei casi di dipendenza economico-commerciale con l’estero, insufficienza di risorse naturali, vincoli provenienti da unioni doganali, mercati comuni o unioni economiche, ecc. -, tuttavia, almeno teoricamente il concetto non cambia: a parità di condizioni, la sovranità garantisce ad uno Stato il libero ed assoluto esercizio del potere di autodeterminazione senza l’intervento di ingerenze esterne, pur nel rispetto del diritto internazionale e delle convenzioni e consuetudini generalmente accolte nel mondo.

In conclusione, non pretendiamo di aver riportato tutti gli elementi caratteristici di uno Stato; probabilmente, infatti, essi sono più di tre. In ogni caso, però, se la loro lista sarebbe potuto essere più ricca, sicuramente non avrebbe potuto non ricomprendere quelli contemplati in questa sede. Senza di loro, o perdendone anche solo uno, lo Stato virtualmente si estinguerebbe. 


Riferimenti bibliografici:

J. J. Rousseau, Il Contratto Sociale, Bari, Laterza, 2006.

L. Gambino, Brani di Classici del Pensiero Politico, Torino, Giappichelli, 2002.


Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...